Sez. 3, Sentenza n. 11454 del 12/11/1998 (Rv. 520676 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Giudicato interno.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA
La rilevabilità d'ufficio della incompetenza per materia del giudice adito, nel vigore del testo originario dell'art. 38 cod. proc. civ., trova limite nella formazione del giudicato interno, cosicché l'incompetenza per materia non può essere eccepita né rilevata d'ufficio nel giudizio di cassazione quando sulla competenza sia intervenuta una pronuncia del giudice di merito non impugnata sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)