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Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 21/05/1996 (Rv. 497721 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | O funzionale - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Giudicato interno - Fattispecie relativa a giudicato interno sulla competenza verificatosi in relazione a giudizio instaurato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 9 legge n.29 del 1990.
Stato
decisa il 1996-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497721-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

Il principio, per il quale l'incompetenza funzionale o per materia è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trova il proprio limite nel cosiddetto giudicato interno, con la conseguenza che essa non può essere rilevata dal giudice dell'impugnazione allorquando sulla competenza medesima sia intervenuta una pronuncia del giudice di merito (nella specie, sentenza non definitiva del pretore adito in una controversia per risarcimento dei danni, promossa dal proprietario - concedente nei confronti del conduttore di un fondo agricolo anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1990, il cui art. 9 ha devoluto alla competenza delle sezioni specializzate agrarie dei tribunali tutte le controversie in materia di contratti agrari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)