Sez. L, Sentenza n. 16762 del 07/11/2003 (Rv. 567970 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1 D.L. n. 338 del 1989 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di retribuzione imponibile ai fini dei contributi assicurativi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, sollevata - in relazione agli artt. 23 e 53 Cost. - sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva, sia perché detto principio concerne solo i tributi in senso proprio, sia perché le prestazioni patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi contrarie al principio di ragionevolezza quando non corrispondono ad alcun presupposto economico non strettamente proporzionato alla capacità del singolo debitore; sia perché il riferimento alle retribuzioni generalmente pagate dai datori di lavoro appartenenti alla categoria corrisponde ad una scelta politica discrezionale del legislatore, non implausibile, né irragionevole.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Decreto Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)