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Sez. L, Sentenza n. 2758 del 08/02/2006 (Rv. 587071 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall'applicazione del "minimo retributivo costituzionale" - Rilevanza - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale per assunta violazione dell'art. 39 Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587071-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 d.l. n. 338 del 1989 (conv. nella legge n. 389 del 1989), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione; né è configurabile la lesione dell'art. 39 Cost. (alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992), per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed anche a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali relativi al "premio ferie" di un lavoratore durante il periodo di apprendistato, sul presupposto che la contribuzione andasse commisurata alle retribuzioni contrattualmente dovute dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ivi compresa la voce relativa a tale premio, costituendo la retribuzione prevista dai contratti collettivi - a prescindere dall'ambito soggettivo di applicazione - il "minimale contributivo" fissato dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989, con la conseguenza - chiarita dalla S.C. - che la previsione collettiva del "premio ferie" come voce retributiva, accertata in sede di merito, rendeva ininfluente che il datore non erogasse tale emolumento e non avesse aderito alla contrattazione collettiva applicabile, priva di efficacia "erga omnes").

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 8, DPR 30/12/1956 num. 1668 art. 2, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)