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Sez. 4, Sentenza n. 2499 del 03/02/1972 Ud. (dep. 18/04/1972) Rv. 120776 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - INVESTIMENTO DI PEDONE SULLE STRISCE - MANCATA SCELTA DEL MOMENTO PROPIZIO PER L'ATTRAVERSAMENTO - CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120776-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - INVESTIMENTO DI PEDONE SULLE STRISCE - MANCATA SCELTA DEL MOMENTO PROPIZIO PER L'ATTRAVERSAMENTO - CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di investimento di pedone, che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima non puo configurarsi in relazione ai suggerimenti contenuti nell'art 589 del regolamento di esecuzione del codice della strada circa la scelta del momento propizio per iniziare l'attraversamento, ma deve ammettersi soltanto nella ipotesi in cui il pedone intraprenda l'attraversamento a cosi breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile al conducente di evitare l'investimento.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, Cod. Strada art. 134, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)