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Sez. 4, Sentenza n. 10370 del 28/05/1990 Ud. (dep. 16/07/1990) Rv. 184912 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA SULLE STRISCE PEDONALI - INVESTIMENTO - CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184912-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA SULLE STRISCE PEDONALI - INVESTIMENTO - CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE - CONDIZIONI.*

In tema di circolazione stradale, nel caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell'ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l'attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest'ultimo, di evitare l'investimento, o nell'ipotesi in cui il pedone abbia violato le prescrizioni contenute nell'art. 589 del regolamento di esecuzione del codice della strada. (Conf mass n 176018, sulla prima parte; (Conf mass n 160532, ed ivi citate; (contra mass n 151782, sulla seconda parte; (contra mass n 120776; (contra mass n 112961).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)