Sez. L, Sentenza n. 2392 del 26/02/1993 (Rv. 481122 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Erogazioni a carattere ricorrente e collegate indirettamente al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale - Inclusione - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Non rientrano nella ipotesi prevista dall'art. 12, n. 6 della legge n. 153 del 1969 - che esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità - le erogazioni effettuate per eventi a carattere non eccezionale ma ricorrente, e collegate anche indirettamente al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito - confermata dalla S.C. - ha ritenuto assoggettate a contribuzioni le somme relative all'erogazione di gratifiche e premi, accertando che il titolo delle elargizioni - compiute in occasione della festa del Santo patrono locale, di vittorie della squadra di calcio aziendale e di un premio attribuito alla società datrice di lavoro - rappresentava un espediente per sottrarre tali importi alla contribuzione assicurativa).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)