Sez. L, Sentenza n. 3744 del 29/03/1995 (Rv. 491515 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Elargizione o gratificazione collegata al rendimento - Inclusione - Condizione - Elargizione concessa in via eccezionale a tutto il personale secondo le diverse anzianità di servizio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, sussiste un'ipotesi di elargizione o gratificazione collegata anche indirettamente al rendimento dei lavoratori e quindi all'andamento dell'azienda - con conseguente inclusione della relativa erogazione nella retribuzione da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 12, n. 6, della legge 30 aprile 1969 n. 153 - quando essa, pur se corrisposta dopo il conseguimento di risultati positivi per l'impresa, abbia comunque funzione di incentivo per una migliore o maggiore resa produttiva dei dipendenti e per un conseguente miglioramento dei risultati aziendali. Peraltro, anche se l'anzianità di servizio è elemento potenzialmente idoneo a migliorare ed accrescere la professionalità del lavoratore e quindi, sotto tale profilo, può costituire elemento idoneo a favorire il suo rendimento lavorativo, deve escludersi, nel caso di una elargizione concessa (con carattere di eccezionalità) a tutto il personale, che la sola commisurazione del relativo importo alle diverse anzianità di servizio dei dipendenti ai quali è destinata possa conferire ad essa la suddetta funzione incentivante.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)