Sez. 1, Sentenza n. 9612 del 21/12/1987 Ud. (dep. 01/10/1988) Rv. 179306 - 01
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - IDENTIFICAZIONE CON L'INFERMITÀ MENTALE - ESCLUSIONE - COLLEGAMENTO CON UNO STATO PATOLOGICO - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARI DI TALE STATO E DELLA SUA INCIDENZA SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE AI FINI DELLA PERIZIA PSICHIATRICA - OBBLIGATORIETÀ.*
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - IDENTIFICAZIONE CON L'INFERMITÀ MENTALE - ESCLUSIONE - COLLEGAMENTO CON UNO STATO PATOLOGICO - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARI DI TALE STATO E DELLA SUA INCIDENZA SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE AI FINI DELLA PERIZIA PSICHIATRICA - OBBLIGATORIETÀ.*
Il vizio di mente, totale o parziale, che esclude totalmente ovvero scema grandemente soltanto, la capacità di intendere e di volere, deve essere dovuto ad una "infermità" che non si identifica, però, necessariamente con la infermità mentale, dato che nel concetto di "infermità" possono essere comprese anche infermità aventi origine fisica o, comunque, organica. Pertanto, dovendo sempre dipendere da una infermità così intesa, il vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. deve essere direttamente o indirettamente collegabile ad uno stato patologico. L'accertamento e la valutazione di un tale stato patologico prima, quale possibile causa del vizio di mente, e della sua incidenza, poi, sulla capacità di intendere e di volere, costituiscono quindi, i passaggi logici cui il giudice di merito è obbligato allorquando è posto davanti alla necessità o meno di un'indagine sullo stato di mente dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)