Sez. 1, Sentenza n. 6234 del 01/07/1989 Ud. (dep. 30/04/1990) Rv. 184179 - 01
IMPUTATO - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE.*
IMPUTATO - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE.*
L'infermità mentale ex artt. 88 e 89 cod. pen. presuppone la esistenza di un vero e proprio stato patologico idoneo ad alterare i processi dell'intelligenza e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e di volere, sicché esulano da tale nozione sia le anomalie caratteriali non conseguenti ad uno stato patologico, sia uno sviluppo intellettuale non molto progredito, in assenza di fattori patologici. (V mass n 179306; (V mass n 176339; (V mass n 171917; (V mass n 169683; (Conf mass n 169246, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)