Sez. 3, Sentenza n. 3216 del 10/11/1971 (Rv. 354635 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE - MODIFICABILITA PER CONNESSIONE O CONTINENZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COMPETENZA DI GIUDICE SUPERIORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE - FACOLTA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE - MODIFICABILITA PER CONNESSIONE O CONTINENZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COMPETENZA DI GIUDICE SUPERIORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - SOSPENSIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE - FACOLTA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE.*
L'opposizione a decreto ingiuntivo si propone ai sensi dell'art 645 cod proc civ davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto al quale appartiene funzionalmente e inderogabilmente la Competenza a decidere. Tale Competenza non e modificabile per ragioni di continenza o di connessione, siano essi preesistenti o successive, e neppure nell'ipotesi di connessione qualificata da pregiudizialita. Ove sussista questione pregiudiziale e questa appartenga alla Competenza di un giudice superiore, non si verifica attrazione e riunione delle cause presso l'uno o presso l'altro giudice. Esse restano separate, salva la facolta del giudice inferiore di sospendere la decisione, sulla domanda principale ai sensi dell'art 295 cod proc civ fino alla definizione della causa pregiudiziale. (Conf 553'70, mass n 345636).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)