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Sez. 1, Sentenza n. 553 del 06/03/1970 (Rv. 345636 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE E INDEROGABILE - MODIFICABILITA PER RAGIONI DI CONTINENZA O DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COMPETENZA DI UN GIUDICE SUPERIORE - FACOLTA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI SOSPENDERE LA DECISIONE SULLA CAUSA PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1970-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345636-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - CARATTERE FUNZIONALE E INDEROGABILE - MODIFICABILITA PER RAGIONI DI CONTINENZA O DI CONNESSIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COMPETENZA DI UN GIUDICE SUPERIORE - FACOLTA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI SOSPENDERE LA DECISIONE SULLA CAUSA PRINCIPALE.*

L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone, ai sensi dell'art 645 cod proc civ, davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto al quale appartiene funzionalmente e inderogabilmente la Competenza a decidere. Tale Competenza non e modificabile per ragioni di continenza o di connessione, siano esse preesistenti o successive, e neppure nell'ipotesi di connessione qualificata da pregiudizialita. Ove sussista questione pregiudiziale e questa appartenga alla Competenza di un giudice superiore, non si verifica attrazione e riunione delle cause presso l'uno o presso l'altro giudice. Esse restano separate, salva la facolta del giudice inferiore di sospendere la decisione sulla domanda principale, ai sensi dell'art 295 cod proc civ fino alla definizione della causa pregiudiziale. (V 211-70, massima n 345022 3675-69, massima n 343916 3028-69, massima n 342931 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)