diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11373 del 11/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 203651 - 01

Imputabilità - Vizio di mente - In genere | Reazioni cosiddette a "corto circuito" - Incidenza sulla capacità di intendere e volere - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203651-01

Imputabilità - Vizio di mente - In genere

In tema di imputabilità, affinché una reazione "a corto circuito" costituisca manifestazione di una vera e propria malattia che comprometta la capacità di intendere e di volere del soggetto, è necessario che essa si inquadri in una preesistente alterazione patologica comportante infermità o seminfermità mentale. Quando la reazione a corto circuito si ricolleghi a semplici manifestazioni di tipo nevrotici o ad alterazioni comportamentali prive di substrato organico, essa si configura come situazione di turbamento psichico transitorio, qualificabile come stato emotivo o passionale, tale da non escludere né diminuire l'imputabilità a norma dell'art. 90 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 86, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)