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Sez. 1, Sentenza n. 967 del 05/12/1997 Ud. (dep. 27/01/1998) Rv. 209382 - 01

IMPUTABILITÀ - STATI EMOTIVI E PASSIONALI | Naturale loro incidenza sulla lucidità mentale dell'agente - Inidoneità,"ex lege", ad escludere o a diminuire, ciononostante, la capacità di intendere e di volere - Necessità, a tal fine, di un "quid pluris" di natura patologica - Riconoscibilità sulla base degli apporti della scienza psichiatrica - Limiti.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209382-01

IMPUTABILITÀ - STATI EMOTIVI E PASSIONALI

Gli stati emotivi o passionali, per loro stessa natura, sono tali da incidere, in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò, tuttavia, per espressa disposizione di legge, possa escludere o diminuire l'imputabilità, occorrendo a tal fine un "quid pluris"che, associato allo stato emotivo o passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure di natura transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica.L'esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell'attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di "infermità" (come tale rilevante, ai sensi degli artt.88 e 89 cod.pen., ai fini della esclusione o della riduzione della capacità d'intendere e di volere), ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)