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Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 24/05/1972 Ud. (dep. 15/12/1972) Rv. 122656 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122656-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*

Nel caso di accoglimento del ricorso della parte civile avverso sentenza di proscioglimento, l'annullamento con rinvio va fatto al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art 541 cod proc pen, in quanto riguarda le sole Disposizioni della sentenza concernenti l'Azione civile riparatoria. Nessuna difficolta puo essere concepita circa la Competenza del giudice civile a riesaminare l'antigiuridicita penale dei fatti, quando cio sia necessario in via incidentale per la cognizione delle pretese civilistiche(come di solito avviene nei giudizi di risarcimento per danni da reato allorche il reato e estinto)in quanto cio ben puo avvenire anche nel giudizio rescissorio conseguente all'annullamento con rinvio, ove sia stata consumata l'Azione penale e sia rimasta in vita soltanto quella civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)