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Sez. 1, Sentenza n. 7975 del 26/03/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155072 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ACCOGLIMENTO - GIUDICE DI RINVIO - GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155072-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ACCOGLIMENTO - GIUDICE DI RINVIO - GIUDICE CIVILE.*

Pur essendosi creata, a seguito degli interventi della Corte costituzionale sugli artt. 23 e 195 cod. proc. pen. la possibilità di contraddizioni tra giudicato penale e giudicato civile sullo stesso fatto, questa disarmonia (eventuale ed apparente) nel sistema non incide negativamente sulla posizione dell'imputato, data l'intangibilità del giudicato penale ed è compensata dal fatto che la parte civile può in Sede penale chiedere la modifica o la eliminazione delle statuizioni ad essa sfavorevoli, proseguendo in Sede civile la sua Azione, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., per conseguire in Sede privatistica i risultati che le sono propri. (V mass n 099249 - Sezioni Unite - circa la eventuale disarmonia tra giudicato penale e giudicato civile; (V mass n 142652; (V mass n 140220; (V mass n 133910; (V mass n 125831; (V mass n 124908; (V mass n 124355; (V mass n 122656; (V mass n 122653).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)