diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 07/09/1984 (Rv. 436687 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DI NOTIFICAZIONI A MANI PROPRIE - DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA COMUNALE E AFFISSIONE DELL'AVVISO DI TALE DEPOSITO - NECESSITÀ - INTEGRAZIONE DI TALI FORMALITÀ CON LA COMUNICAZIONE ALLO INTERESSATO A MEZZO DI RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436687-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DI NOTIFICAZIONI A MANI PROPRIE - DEPOSITO DELL'ATTO NELLA CASA COMUNALE E AFFISSIONE DELL'AVVISO DI TALE DEPOSITO - NECESSITÀ - INTEGRAZIONE DI TALI FORMALITÀ CON LA COMUNICAZIONE ALLO INTERESSATO A MEZZO DI RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla notificazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, nel vigore dell'art. 38 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (corrispondente all'art. 60 della nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), e per il caso in cui non sia possibile consegnare l'atto a mani proprie del destinatario, le formalità del deposito dell'atto medesimo nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso di tale deposito vanno integrate con comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno solo quando il destinatario (od altra persona abilitata), non venga trovato nell'abitazione, nell'ufficio o nell'azienda che ha nel comune del domicilio fiscale (lett. E della citata norma, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1974), mentre, nella diversa ipotesi in cui non si rinvenga alcuno di tali siti, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell'ambito del comune del domicilio fiscale, non si rende necessaria la suddetta comunicazione con lettera raccomandata, né si richiede alcuna ricerca fuori del comune del domicilio fiscale (lett. F del medesimo art. 38). (V 2237/83, mass n 427081; (V 624/81, mass n 411117; (V 3824/80, mass n 407672).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)