Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 25/09/1996 (Rv. 499730 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONE - DEROGA ALLE NORME DEL CODICE PROCESSUALE | Notificazione dell'avviso di accertamento - Mancato rinvenimento dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda nel luogo di domicilio fiscale - Deposito ed affissione nella casa municipale senza necessità di comunicazione a mezzo raccomandata - Compimento delle formalità prima della scadenza del termine per procedere all'accertamento - Tempestività.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONE - DEROGA ALLE NORME DEL CODICE PROCESSUALE
In tema di imposte dirette, ai sensi e nel vigore dell'art. 38 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 1974), la notificazione dell'avviso di accertamento è validamente effettuata mediante deposito ed affissione nella casa municipale, senza necessità di comunicazione mediante raccomandata, quando nel comune del domicilio fiscale non si rinvengano l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente (nè siano individuabili con le opportune ricerche), ed è tempestiva, ove tali formalità siano poste in essere prima della scadenza contemplata per detto accertamento, atteso che il citato art. 38, nella parte in cui prevede che la notificazione stessa si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo, si riferisce soltanto al rapporto con il destinatario, spostando al compimento dell'indicato periodo il "dies a quo" del termine per impugnare l'atto.
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)