Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 35 del 1973
Massime (1)
Massima n. 6616
- Diritto di difesa
- Non abbienti
- Costituzione, art. 24
- Interpretazione
- Gratuito patrocinio
- Rientra negli "appositi istituti" previsti nel precetto costituzionale.
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, artt. 1 e 2
- Obbligo per gli avvocati e procuratori di assistere gratuitamente l'imputato ammesso al gratuito patrocinio
- Assunta violazione degli artt. 3, 24 e 36 della costituzione
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
L'obbligo della saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in giudizio, deriva dal carattere di pubblico interesse della loro funzione e non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perché la gratuità è limitata ai casi in cui non vi è possibilità di ripetizione degli onorari, sia perché il gratuito patrocinio, nel nostro ordinamento, è un pubblico ufficio della categoria degli avvocati e procuratori. Gli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, che tale obbligo prevedono, non violano quindi l'art. 36 Cost., e neppure l'art. 24, in relazione all'art. 3, Cost., dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, in quanto "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", rientrano nella espressione "appositi istituti" adoperata dal Costituente. L'argomento che la mancanza di un giusto compenso per il legale influisca negativamente sulla difesa in giudizio, investe infatti la adeguatezza dei mezzi predisposti dal legislatore, non la legittimità delle norme. Cfr.: sentt. nn. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ardu Paolo, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Udita nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1973 la relazione del Presidente Giuseppe Verzì.
Nel corso del procedimento penale a carico di Ardu Paolo il tribunale di Torino - con ordinanza 6 marzo 1970 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 e connessi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3238 (rectius n. 3282), in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.
:
punto 1
Il tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., assumendo che: 1) l'obbligo per gli avvocati e procuratori - sancito dai menzionati artt. 1 e 2 - di assistere gratuitamente l'imputato ammesso al gratuito patrocinio, si risolve, per il difensore, nello svolgere una prestazione professionale senza possibilità (a differenza che nei giudizi civili) di percepire per essa un giusto compenso, come invece è prescritto dall'art. 36 Cost. per qualsiasi attività lavorativa; 2) ciò determina nel difensore una situazione di disagio, che può riflettersi negativamente sull'imputato per quanto attiene alla accuratezza della difesa, provocando, quindi, una inammissibili discriminazione tra cittadini sottoposti a procedimento penale esclusivamente in relazione alle loro condizioni economiche.
punto 2
La questione sotto il duplice aspetto è stata sostanzialmente decisa con le sentenze n. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972, le quali hanno dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, 130 e 131 cod. proc. pen. (difesa di ufficio dell'imputato) sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35, 36, 38 e 53 della Costituzione.
Ed invero la saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in giudizio, non contrasta con gli artt. 35 e 36 Cost. perché l'obbligatorietà della prestazione deriva dal carattere di pubblico interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, al fine di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali. Tale obbligo non incide sulla tutela della posizione economica del professionista, sia perché la gratuità è limitata ai casi in cui non vi è possibilità di ripetizione degli onorari, sia perché il gratuito patrocinio, nel nostro ordinamento, è un pubblico ufficio della categoria degli avvocati e procuratori.
Le norme esaminate non violano neppure l'art. 24 in relazione all'art. 3 Cost. dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", compresi nella espressione "appositi istituti" adoperata dal Costituente. Né si può attribuire alcun valore all'argomento addotto dalla ordinanza di rimessione, che la mancanza di un giusto compenso per il legale influisca sulla difesa in giudizio, trattandosi di un problema che investe la adeguatezza dei mezzi all'uopo predisposti dal legislatore; e la opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe corrispondere meglio alle finalità previste dall'art. 24 Cost. non può portare alla conseguenza della incostituzionalità dei mezzi ora esistenti, che a quella finalità sono ugualmente diretti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. dall'ordinanza 6 marzo 1970 del Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973. GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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