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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 20 del 1983

Decisione
decisa il 1983-01-14, depositata il 1983-02-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:20
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14597

  • Circostanze di reato
  • Giudizio di bilanciamento
  • Ammissibilità per le sole circostanze del reato in senso tecnico
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Rilevanza della questione affermata senza alcun riferimento alla fattispecie concreta
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui consente il giudizio di bilanciamento esclusivamente in rapporto alle circostanze del reato in senso tecnico, in quanto il giudice remittente si è limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza alcun accenno alla fattispecie concreta. - S. nn. 108, 109 e 158/82 e s. n. 109/68.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, u.c., cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Pretore di Salò, nel procedimento penale a carico di Garatti Giuseppe, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che, con ord. 26 gennaio 1979, il Pretore di Salò, sull'eccezione avanzata dal difensore nel corso di un procedimento penale contro tale Garatti Giuseppe, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 u.c. cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., che, ad avviso del Pretore, il legislatore avrebbe graduato le pene, nei riguardi di reati appartenenti ad una stessa categoria, sia attraverso la configurazione di circostanze aggravanti, sia attraverso il mutamento del nomen iuris. che, però - sempre ad avviso del primo giudice - l'art. 69 cod. pen. consente il giudizio di bilanciamento esclusivamente in rapporto alle vere e proprie circostanze del reato, in senso tecnico, ma non anche con riguardo a quelle che il legislatore avrebbe assunto "quali elementi costitutivi di uno stesso reato base", con ciò violando il principio di uguaglianza. che la parte privata non si è costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
punto 2
Considerato che, pur essendovi effettivamente sul punto uno specifico principio contrario già espresso da questa Corte con riguardo al ben diverso interesse tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 341 rispetto a quello di cui all'art. 594 cod. pen., per cui sembra azzardato parlare di reati appartenenti alla stessa categoria (sent. n. 109 del 2 luglio 1968), tuttavia deve darsi precedenza alla questione di rilevanza, che il Pretore non si è nemmeno proposto, e in ordine alla quale non è dato, perciò, alcun cenno alla fattispecie concreta, rispetto a cui il primo giudice si limita ad affermare apoditticamente la pregiudizialità della sollevata questione, che, per tal modo, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 (sentenze 108, 109 e 158/82), che conseguentemente la questione va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con ord. 26 gennaio 1979, dal Pretore di Salò nei confronti dell'art. 69 u.c. cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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