Sez. U, Sentenza n. 10 del 12/12/1981 Cc. (dep. 10/03/1982) Rv. 152689 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE ALLA PENA PRINCIPALE - RAVVISABILITÀ DI CONDIZIONE OSTATIVA - ESCLUSIONE - MANCATA APPLICAZIONE IN CONCRETO DELL'INDULTO - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE ALLA PENA PRINCIPALE - RAVVISABILITÀ DI CONDIZIONE OSTATIVA - ESCLUSIONE - MANCATA APPLICAZIONE IN CONCRETO DELL'INDULTO - IRRILEVANZA.*
La concreta applicazione dell'indulto alla pena principale non costituisce presupposto indispensabile per la operatività dell'indulto stesso rispetto alla sanzione penale atipica della sospensione della patente di guida, essendo sufficiente la potenziale applicabilità del beneficio al reato ritenuto in sentenza. Ne deriva che, quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena può essere dichiarata la revoca della sospensione della patente di guida nella misura in cui l'indulto è astrattamente applicabile alla pena principale, integrandosi le diverse cause estintive a norma dell'art. 183, terzo e quarto comma, cod. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183 com. 3, Cod. Pen. art. 183 com. 4, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)