Sez. 4, Sentenza n. 9524 del 09/04/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166434 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE ALLA PENA PRINCIPALE - ESTENSIONE ALLA SANZIONE PENALE ATIPICA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - ESCLUSIONE - EFFETTI - REVOCA DELLA PATENTE - REVOCA DELLA MISURA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO - CONFIGURABILITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE ALLA PENA PRINCIPALE - ESTENSIONE ALLA SANZIONE PENALE ATIPICA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - ESCLUSIONE - EFFETTI - REVOCA DELLA PATENTE - REVOCA DELLA MISURA DI APPLICAZIONE DELL'INDULTO - CONFIGURABILITÀ.*
L'applicazione concreta dell'indulto alla pena principale non costituisce presupposto necessario ed indispensabile per la sua sussistenza anche in riferimento alla sanzione penale atipica della patente di guida, essendo sufficiente la sua applicabilità al reato ritenuto in sentenza. Ne consegue che, ferma restando la sospensione condizionale della pena già concessa dal giudice, ben può essere disposta la revoca della sospensione della patente di guida nella misura in cui l'indulto è astrattamente applicabile alla pena principale, in quanto la diversa causa di Estinzione ai sensi dell'art. 183, terzo e quarto comma cod. pen. si integra con quella successiva. (V mass n 152689 Sezioni Unite; (V mass n 153474; (V mass n 154285; (V mass n 165120).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)