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Sez. 3, Sentenza n. 2307 del 02/09/1966 (Rv. 324498 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - CARATTERE ESCLUSIVO DELLA NORMA DI CUI ALL'ART 2053 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIFETTO DI MANUTENZIONE - VI E COMPRESO.*
Stato
decisa il 1966-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324498-01

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - CARATTERE ESCLUSIVO DELLA NORMA DI CUI ALL'ART 2053 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIFETTO DI MANUTENZIONE - VI E COMPRESO.*

L'art.2053 cod. civ. costituisce l'unica norma che, nell'ambito della disciplina dei fatti illeciti, regola la responsabilita del proprietario nel caso di rovina dell'edificio. Tale norma, configurando la responsabilita del proprietario dell'edificio, non soltanto in rapporto ai vizi della costruzione, ma anche al difetto di manutenzione, intende manifestamente riferirsi, parlando genericamente di rovina, ad ogni disgregazione, sia pure limitata, dell'immobile o dei suoi elementi accessi, dalla quale possano derivare danni a terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)