Sez. 3, Sentenza n. 4694 del 20/12/1976 (Rv. 383436 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE (SCHIACCIAMENTO DI UN MURO CONDOMINIALE CON DANNO A PARTI IN PROPRIETA ESCLUSIVA).*
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE (SCHIACCIAMENTO DI UN MURO CONDOMINIALE CON DANNO A PARTI IN PROPRIETA ESCLUSIVA).*
Nella nozione di 'rovinà, di cui all'art 2053 cod civ, se non puo essere ricompresa ogni insidia pericolosa che possa trovarsi contenuta nell'edificio, e pero da includere ogni disgregazione, sia pure limitata dell'edificio stesso o di elementi o manufatti accessori di esso, dalla quale possa derivare danno a terzi. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto ricompreso nell'ipotesi di cui all'art 2053 cod civ lo schiacciamento di un muro condominiale, con conseguente danno alle parti in proprieta privata esclusiva dei singoli condomini. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 2543/68, mass n 334995; (Conf 2307/66, mass n 324498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)