Sez. U - , Sentenza n. 10415 del 27/04/2017 (Rv. 644045 - 06)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio – Applicazione – Apprezzamento di fatto della sezione disciplinare del C.S.M. – Sindacabilità in cassazione – Limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio, salvo il necessario presupposto rappresentato dall’irrogazione di una sanzione principale (diversa dall’ammonimento e dalla rimozione), è rimessa ad un apprezzamento di fatto della sezione disciplinare del C.S.M., non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)