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Sez. U, Sentenza n. 2724 del 11/02/2016 (Rv. 638400 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Responsabilità disciplinare del magistrato - Sanzione del trasferimento di sede - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638400-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, il trasferimento di sede non è più applicabile quale sanzione automatica delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 109 cit. (cfr. Corte cost. n. 170 del 2015).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)