Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000 (Rv. 538185 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Presupposti - Predisposizione unilaterale da parte di un contraente in base a moduli o formulari - Rilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE
Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. e come tale soggetto per le clausole cosiddette onerose alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal secondo comma del citato articolo, solo quando anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse ed in particolare quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)