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Sez. 1, Sentenza n. 7626 del 14/08/1997 (Rv. 506796 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE | Contratti "per adesionem" - Caratteri - Contratto predisposto da uno dei contraenti per un singolo rapporto - Contenuto negoziale valutabile e modificabile da parte dell'altro contraente - Contratto per adesione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506796-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE

Possono qualificarsi come contratti "per adesionem" (riguardo ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l'invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)