Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25183 del 11/10/2018 (Rv. 651349 - 01)
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE | Beni perduti da cittadini italiani all'estero - Indennizzo ex art. 2, comma 5, lett. a) l. n. 98 del 1994 - Determinazione - Artt. 8, comma 5, l. n. 135 del 1985 e 1, comma 1, l. n. 98 del 1994 - Interpretazione - Valutazione equitativa del danno - Condizioni.
TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE
In tema di indennizzo spettante ai cittadini italiani ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a) della l. n. 98 del 1994, per le perdite subite in occasione dei tumulti popolari verificatisi in Zaire, gli artt. 8, comma 5, della l. n. 135 del 1985 e 1, comma 1, della l. n. 98 del 1994, nel richiamare il disposto dell'art. 1226 c.c., non prevedono un'automatica liquidazione equitativa del danno, per il caso di insufficiente documentazione delle perdite subite, spettando comunque alla parte che richiede l'indennizzo fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi, dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la verificazione di un pregiudizio economicamente apprezzabile, la cui valutazione, riguardando un giudizio di fatto, è suscettibile di un sindacato in sede di legittimità limitato alla ragionevolezza, plausibilità e non contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 05/04/1985 num. 135 art. 8 com. 5, Legge 29/01/1994 num. 98 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 art. 2 com. 5 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)