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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16242 del 20/06/2018 (Rv. 649218 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenze ex art. 86, comma 2, Tuir - Opzione per la rateizzazione nella dichiarazione dei redditi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649218-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di plusvalenze di cui all'art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'opzione per la rateizzazione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi ovvero, in mancanza, la relativa volontà può desumersi, dal comportamento concludente del contribuente il quale, ex art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997, abbia "spalmato" le stesse nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno cui si riferiscono e nei quattro anni successivi, secondo quote costanti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)