Sez. 5, Sentenza n. 24944 del 25/11/2011 (Rv. 620613 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni - Opzione o revoca del regime fiscale - Modalità di esercizio ex art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1992 - Comportamenti concludenti del contribuente - Sufficienza - Applicabilità anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del cit. d.P.R. - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposta sui redditi, l'opzione o la revoca del regime fiscale concernente le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali o di altri diritti comunque connessi a detti rapporti che, in base all'art. 3 del d.l. 28 gennaio 1991, n. 27 (conv. in legge 25 marzo 1991, n. 102), dovevano essere esercitate con apposita dichiarazione sottoscritta rilasciata dal contribuente al notaio o ad altri intermediari professionali, possano desumersi, a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, anche da comportamenti concludenti del contribuente, essendo tale ultima disposizione applicabile retroattivamente anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. citato, in virtù dell'espressa indicazione contenuta nell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/1991 num. 27 art. 3, Legge 25/03/1991 num. 102, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)