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Sez. L, Sentenza n. 869 del 12/02/1986 (Rv. 444397 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - VALORE CONVENZIONALE DEL SERVIZIO MENSA FACOLTATIVO E SENZA INDENNITÀ SOSTITUTIVA IN CASO DI MANCATA UTILIZZAZIONE - COMPENSO ESONERATO DALLA CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444397-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - VALORE CONVENZIONALE DEL SERVIZIO MENSA FACOLTATIVO E SENZA INDENNITÀ SOSTITUTIVA IN CASO DI MANCATA UTILIZZAZIONE - COMPENSO ESONERATO DALLA CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*

La base contributiva stabilita dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 comprende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro e in natura in dipendenza del rapporto di lavoro, essendo presunto il carattere oneroso di ogni prestazione eseguita nell'ambito del rapporto medesimo, e così restando esclusi dai compensi tassativamente esonerati dalla contribuzione il valore convenzionale del servizio mensa ancorché facoltativo e senza indennità sostitutiva in caso di mancata utilizzazione. (V 446/84, mass n 432675; (V 5191/83, mass n 430058).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)