Sez. L, Sentenza n. 446 del 18/01/1984 (Rv. 432675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - SERVIZIO MENSA FORNITO AI LAVORATORI - RELATIVO OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - SERVIZIO MENSA FORNITO AI LAVORATORI - RELATIVO OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Se i lavoratori per fruire del servizio mensa concorrono alle relative spese con somma che uguagli o superi il valore convenzionale del pasto, il datore di lavoro, per sottrarsi all'Obbligo assicurativo, è tenuto a superare la presunzione di onerosità del servizio fornito, ossia a dimostrare l'equivalenza reale del costo dei pasti e del prezzo per essi pagato dai dipendenti. (V 5191/83, mass n 430058; (V 5197/80, mass n 409027; (Conf 3088/82, mass n 421019).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)