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Sez. 3, Sentenza n. 37337 del 16/04/2013 Ud. (dep. 12/09/2013) Rv. 257347 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 181, comma primo, d. lgs. n. 42 del 2004 - Cause di non punibilità - Minima entità - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257347-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La punibilità del reato di pericolo previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è esclusa nell'ipotesi di interventi di "minima entità", e cioè di quelli inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico - ambientale. (Fattispecie nella quale la Corte ha accolto il ricorso contro la sentenza di condanna, ritenendo - conformemente al parere già espresso nella vicenda dalla competente commissione per il paesaggio, in ragione delle caratteristiche costruttive e dei materiali adoperati - la astratta inidoneità alla compromissione del paesaggio di interventi consistiti nella demolizione e rifacimento di tre dei sei muri perimetrali e di parti interne di una rimessa deposito dell'abitazione principale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 44, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)