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Sez. 3, Sentenza n. 39049 del 20/03/2013 Ud. (dep. 23/09/2013) Rv. 256426 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 181, comma primo, d. lgs. n. 42 del 2004 - Cause di non punibilità - Minima entità - Rilevanza - Lieve entità - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256426-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La punibilità del reato di pericolo previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è esclusa solo nell'ipotesi di interventi di "minima entità", e cioè di quelli inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi applicabile al reato di cui all'art. 181, comma primo bis cit. la causa di non punibilità della lieve entità degli interventi, introdotta dall'art. 44 D.L. n. 5 del 2012, conv. in l. n. 35 del 2012, che presuppone un regolamento attuativo ad oggi non ancora emanato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 44, Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)