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Sez. 3, Sentenza n. 4096 del 11/09/1978 (Rv. 393712 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393712-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non e necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravita dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento (nella specie, trattavasi di omesso pagamento di sei canoni mensili). (V 1709/72, mass n 358606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)