Sez. 3, Sentenza n. 4096 del 11/09/1978 (Rv. 393712 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non e necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravita dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento (nella specie, trattavasi di omesso pagamento di sei canoni mensili). (V 1709/72, mass n 358606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)