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Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 29/05/1972 (Rv. 358606 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358606-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'omesso pagamento dei canoni locatizi alle scadenze costituisce la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente quindi notevolmente su tutta l'economia del contratto medesimo. Pertanto, in tale ipotesi non e necessaria alcuna valutazione specifica della gravita dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato adempimento. (V 610'70, mass n 345748; 550'69, mass n 338719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)