Sez. 3, Sentenza n. 19318 del 27/09/2004 (Rv. 577372 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Locazione di animale - Perimento dell'animale dovuto a cause naturali - Responsabilità contrattuale del conduttore non in mora nella restituzione - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE
Qualora un contratto di locazione abbia ad oggetto un animale, il conduttore che non si trovi in mora nella restituzione di esso non risponde della sua morte, e della conseguente impossibilità di restituirlo al proprietario locatore, qualora egli ne abbia sempre avuto cura e la morte stessa sia dipesa esclusivamente da cause naturali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)