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Sez. 3, Sentenza n. 19318 del 27/09/2004 (Rv. 577372 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Locazione di animale - Perimento dell'animale dovuto a cause naturali - Responsabilità contrattuale del conduttore non in mora nella restituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577372-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

Qualora un contratto di locazione abbia ad oggetto un animale, il conduttore che non si trovi in mora nella restituzione di esso non risponde della sua morte, e della conseguente impossibilità di restituirlo al proprietario locatore, qualora egli ne abbia sempre avuto cura e la morte stessa sia dipesa esclusivamente da cause naturali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)