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Sez. 3, Sentenza n. 16762 del 27/11/2002 (Rv. 558760 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Incendio - Responsabilità del conduttore - Configurabilità - Esenzione da responsabilità - Condizioni - Prova della non imputabilità dell'incendio - Necessità.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558760-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivanti da incendio, qualora non provi che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreta, non era a lui imputabile, sicché, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta della perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico, con conseguente obbligo di risarcimento danni, giusta disposto dell'art. 1588 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)