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Sez. L, Sentenza n. 823 del 08/02/1986 (Rv. 444361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN RELAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI DETERMINATE MANSIONI - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPRESA CHE ESCLUDE L'ESERCIZIO DELLE SUDDETTE MANSIONI - ESTINZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN RELAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI DETERMINATE MANSIONI - RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPRESA CHE ESCLUDE L'ESERCIZIO DELLE SUDDETTE MANSIONI - ESTINZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ - CONDIZIONI.*

Il diritto alla corresponsione di un'indennità, che i contratti collettivi riconoscano al lavoratore subordinato in relazione all'espletamento di determinate mansioni (nella specie, indennità di alloggio, prevista in favore dei gestori di casse periferiche, funzionanti anche di notte, dai contratti corporativi del 1932 e del 1938 per i dipendenti di aziende di pubblico trasporto), può venire meno, per effetto di una ristrutturazione dell'impresa che escluda l'Esercizio delle suddette mansioni, ove questa non derivi da una iniziativa unilaterale del datore di lavoro, ma da un nuovo accordo collettivo (nella specie, accordo aziendale del luglio 1970 per i dipendenti dell'atan di Napoli).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)