Sez. L, Sentenza n. 3951 del 13/06/1986 (Rv. 446777 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione delle Disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali, aventi natura negoziale privatistica, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza la quale aveva in particolare ritenuto, alla stregua dei contratti collettivi del 1932 e del 1938 nonché dell'accordo aziendale 21 luglio 1970, che l'indennità di alloggio, essendo correlata non alla semplice qualifica ma alle mansioni dei gestori delle casse periferiche, per il lavoro eventualmente prestato in ore notturne, non spettasse ai cassieri di prima classe nominati a seguito dell'accordo aziendale del 1970, modificativo anche del sistema di riscossione). (V 823/86, mass n 444361; (V 3076/85, mass n 440769; (V 5357/83, mass n 430280; (Conf 2128/85, mass n 440016).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)