Sez. 3, Sentenza n. 1135 del 14/02/1984 (Rv. 433272 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE AL COLLEGIO DA PARTE DEL GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO LA CAUSA IN ALTRO GRADO - RITO SPECIALE DEL LAVORO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DELLE PARTI DI PROPORRE LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE AL COLLEGIO DA PARTE DEL GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO LA CAUSA IN ALTRO GRADO - RITO SPECIALE DEL LAVORO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DELLE PARTI DI PROPORRE LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
L'inosservanza dell'Obbligo di astenersi dal partecipare al collegio da parte del giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado non comporta - neppure nel rito speciale del lavoro, ove all'udienza collegiale si svolge l'intero procedimento di trattazione della causa - la nullità della sentenza, ma solo la facoltà delle parti di proporre la ricusazione di quel giudice nei modi e nei termini di legge, con la conseguente impossibilità per le stesse, ove non si siano avvalse di tale rimedio, di eccepire la richiamata irregolarità processuale in Sede di impugnazione della sentenza. (V 1221/77, mass n 384894; (V 1597/75 mass n 375185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)