Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 30/03/1977 (Rv. 384894 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI.*
All'infuori dell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella posizione sostanziale di parte, l'inosservanza da parte del giudice medesimo dell'Obbligo di astensione, negli altri casi previsti dall'art 51 cod proc civ, non incide sulla validita della sentenza da lui emessa, od alla cui deliberazione abbia partecipato, ove le parti non abbiano proposto tempestiva istanza di ricusazione. Tali principi non soffrono deroga nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, nel quale anche il fallito e munito di piena capacita processuale, e, quindi, puo proporre istanza di ricusazione. (V 1597/75, mass n 375185; (V 1716/74, mass n 369889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)