Sez. L, Sentenza n. 4305 del 25/09/1978 (Rv. 393968 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA DI SCIOGLIMENTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - ESTINZIONE PER MUTUO CONSENSO - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITA - SUSSISTENZA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA DI SCIOGLIMENTO - SPETTANZA - CONDIZIONI - ESTINZIONE PER MUTUO CONSENSO - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITA - SUSSISTENZA.*
L'indennita di scioglimento del contratto di Agenzia spetta, ai sensi dell'art 9 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1969, se il contratto a tempo indeterminato (o considerato tale, in quanto rinnovato) si risolve per fatto non imputabile all'agente. A tal fine, l'Estinzione per mutuo consenso del contratto di Agenzia, a norma dell'art 1372 cod civ, equivale, agli effetti dell'indennita di scioglimento del contratto, alla risoluzione unilaterale ad iniziativa del preponente, e da quindi diritto alla corresponsione dell'indennita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1969 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)