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Sez. L, Sentenza n. 11282 del 23/11/1990 (Rv. 469875 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - PER MUTUO CONSENSO - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E SUPPLETIVA DI CLIENTELA - SPETTANZA ALL'AGENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469875-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - PER MUTUO CONSENSO - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E SUPPLETIVA DI CLIENTELA - SPETTANZA ALL'AGENTE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di risoluzione del contratto di Agenzia per mutuo consenso, il preponente non è tenuto a corrispondere all'agente né l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 cod. civ. - non essendovi l'Obbligo del preavviso medesimo - né l'indennità suppletiva di clientela, essendo questa prevista dall'art. 14 dell'a.E.C. 24 giugno 1981 per la sola ipotesi che il contratto si sciolga "ad iniziativa della casa mandante". (V 4305/78, mass n 393968).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Contr. Coll. 24/06/1981

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)