Sez. 2, Sentenza n. 684 del 16/03/1970 (Rv. 345894 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
Nell'Azione 'negatoria servitus' - diretta al riconoscimento non del dominio ma della liberta del fondo, nella quale la proprieta acquista rilievo soltanto come condizione remota dell'Azione - non e richiesta la prova rigorosa della proprieta come nell'Azione di rivendicazione, essendo sufficiente che l'attore dimostri di possedere il fondo in base ad un titolo di acquisto, spettando invece al convenuto che impugna la liberta del fondo stesso la prova del suo diritto alla servitu denunciata dall'attore. (Conf 3272-68, mass n 336240 2904-68, mass n 335648 1683-67, mass n 328511).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)