Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009 (Rv. 608941 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Domanda di adempimento di un obbligo contrattuale di corrispondere un compenso retributivo proposta in primo grado - Successiva domanda di risarcimento danno per mancata conclusione di un obbligo a trattare e concludere un accordo - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO
Il secondo comma dell'art. 1453 cod. civ. deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non già anche con quella di risarcimento del danno (fatto "salvo in ogni caso" dal primo comma), la quale integra un'azione del tutto diversa per "petitum" dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi è inammissibile, la domanda risarcitoria introdotta in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di adempimento. (Fattispecie relativa alla diversità e novità della domanda risarcitoria fondata sulla diversità della "causa petendi" individuabile, in un caso, nel mancato adempimento di un obbligo contrattuale di corrispondere un compenso retributivo e, nell'altro, nel risarcimento del danno per mancata conclusione di un obbligo a trattare e concludere un accordo)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)