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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 23/01/2012 (Rv. 621227 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Art. 1453 cod. civ. - Domanda di adempimento di un obbligo contrattuale - Successiva domanda di risoluzione del contratto - Proponibilità - Sussistenza - Domanda risarcitoria consequenziale alle anzidette azioni - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621227-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO

Il secondo comma dell'art. 1453 cod. civ. deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma tale deroga non si estende alla domanda ulteriore di risarcimento del danno consequenziale a quelle di adempimento e risoluzione, trattandosi di domanda del tutto diversa per "petitum" e "causa petendi" rispetto a quella originaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva statuito sulla domanda risarcitoria, per danni relativi al pagamento di oneri condominiali straordinari, avanzata dagli attori unitamente a quella di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare proposta nel corso di un giudizio inizialmente intentato per ottenere il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cod. civ., con connesso risarcimento da ritardo nel conseguimento del bene stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)