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Sez. 3, Sentenza n. 4555 del 06/07/1983 (Rv. 429432 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EMESSO PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - INEFFICACIA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429432-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EMESSO PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - INEFFICACIA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Un provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso quando l'esecuzione non sia ancora iniziata (nella specie, dal Presidente del tribunale adito in Sede di opposizione a precetto) non può, in quanto assolutamente privo di oggetto, spiegare alcuna concreta efficacia, né incidere su processi esecutivi futuri, e così non è impugnabile con istanza di regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)