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Sez. 3, Sentenza n. 7173 del 01/08/1994 (Rv. 487614 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pretore - Giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione all'esecuzione - Sospensione del procedimento esecutivo e ordine di prosecuzione del giudizio davanti a sè quale giudice competente per materia e valore - Provvedimento impugnabile con il regolamento di competenza - Esclusione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 1994-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487614-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza - che se proposta è pertanto inammissibile - il provvedimento con il quale il pretore, investito, quale giudice della esecuzione, della opposizione alla esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), dispone, previa sospensione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., che il giudizio prosegua innanzi a se stesso, quale giudice competente per materia o per valore, dovendosi escludere che un tale provvedimento contenga una implicita statuizione sulla competenza dato che nella parte in cui dispone la prosecuzione del giudizio esso è emesso nell'esercizio dei poteri ordinatori attribuiti al giudice dall'art. 616 cod. proc. civ. e nella parte che attiene all'ordine di sospensione esso, anche se è irregolarmente emesso prima che l'esecuzione sia iniziata, corrispondendo allo schema prefigurato dall'art. 624 cod. proc. civ., ha solo funzione ordinatoria del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi in forza del generale principio secondo cui i vizi dei provvedimenti giudiziari che, avuto riguardo al potere con essi concretamente esercitato ed al loro contenuto, corrispondono ad uno schema configurato dalla legge processuale, possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi per essi specificamente predisposti dalla stessa legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)